Con la pubblicazione del D.L. 19/2024 viene introdotto il cosiddetto “credito d’imposta 5.0”, ossia un nuovo credito d’imposta, che può arrivare sino al 45% della spesa sostenuta, per favorire gli investimenti nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”, quale sostegno al processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
Malgrado si debba attendere uno specifico Decreto che sarà adottato dal Mimit di concerto con il Mef, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato a individuare le modalità attuative del credito d’imposta, pare utile già da subito fornire le prime indicazioni riguardanti le caratteristiche del bonus.
Il credito d’imposta
L’agevolazione è riconosciuta per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato.
Si tratta, in linea generale, degli investimenti in beni indicati nell’allegato A e nell’allegato B alla L. 232/2016 (ossia gli
investimenti agevolati in passato quali beni 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di fornitura.
Bonus
Il bonus è pari al:
‑ 35% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
‑ 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
‑ 5% della spesa per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni
di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.
Il credito d’imposta spetta a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità
produttiva di almeno il 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
dall’investimento non inferiore al 5%.
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
‑ al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata
nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
‑ al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata
nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi
energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi
produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli
investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti
rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia
prodotta; per l’autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli
fotovoltaici che assicurano determinati standard.
Sono agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono
però agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili, sino al massimo di 300.000 euro e a
condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con apposito decreto attuativo.
Il credito d’imposta risulterà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica
soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in
avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Pur rinviando al Decreto attuativo l’individuazione degli aspetti pratici, la normativa prevede che il riconoscimento del
credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che
dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex
post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformi, nonché l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per le pmi, le spese relative alla certificazione sono
riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Sono comunque previsti ulteriori adempimenti, quali:
‑ la certificazione da parte del revisore legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa;
‑ l’indicazione del riferimento normativo nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi
all’acquisizione dei beni agevolati.